L’amministratore (e il registro) in Argentina
Dall’Europa all’America latina…
Dopo aver disaminato la situazione in Belgio, passiamo all’Argentina.
Ringraziamo la dott.ssa Silvia Aller Atucha per l’utile apporto fornitoci.
L’Argentina è divisa in 23 province, ognuna delle quali ha un proprio ordinamento.
Abbiamo studiato la normativa di Buenos Aires, capitale dell’Argentina e città autonoma.
La legge di riferimento in materia di Condominio (denominato “consorcios de la propiedad horizontal“) è il Codice Civile e Commerciale della Nazione, approvato con la Legge 26994 del 2015. Le norme riferite al Condominio sono quelle contenute dall’articolo 2037 in poi.
Nella città di Buenos Aires, invece, la legge che regola l’attività di Amministratore, e l’istituzione del Registro, è la 941 del 03.12.2002, successivamente integrata con la legge n. 5415 del 17 luglio 2018.
La normativa vigente prevede che:
1) dal 2002 è istituito un “Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal” (art. 1);
2) gli amministratori non posso esercitare la professione, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, se non sono iscritti al Registro Pubblico (art. 2).
Sono dettagliatamente stabiliti, all’art. 4, i documenti da presentare per l’iscrizione al registro, e le informazioni da comunicare all’ufficio preposto:
a. Nome, cognome o ragione sociale
b. certificato di domicilio nella città
c. Numero di CUIT/CUIL
d. Certificato avente ad oggetto la posizione penale
e. Rapporto pubblicato dal Registro de Juicios Universales
f. Certificato di approvazione della formazione. La formazione deve avere almeno un carico di lavoro di centoventi ore, che deve essere riconvalidato annualmente attraverso un corso di aggiornamento con un carico di lavoro di minimo dieci ore.
g. Certificato di debito gratuito emesso dal Registro dei “Deudores, Alimentarios, Morosos”.
L’art. 5 tratta degli “impedimentos“. Difatti non possono iscriversi al Registro:
a. I soggetti inabilitati dall’esercizio di attività commerciali.
b. I falliti ed in soggetti in bancarotta fino alla riabilitazione definitiva.
c. I soggetti puniti con la pena dell’esclusione, prima che siano trascorsi cinque anni da quando il provvedimento è diventato definitivo.
d. I soggetti inabilitati per condanna penale per reati fraudolenti legati all’amministrazione di interessi, beni o fondi altrui, fino a durata della inabilitazione.
e. I soggetti iscritti nel Registro dei “Deudores, Alimentarios, Morosos”.
Altro aspetto di notevole rilevanza è il cd. “Certificato di Accredito” (art. 6).
L’amministratore può richiedere all’ufficio preposto di ottenere il certificato in argomento, che dimostra l’effettiva iscrizione al Registro e che ha validità di 30 giorni. La certificazione contiene tutti i dati sopra indicati, nonché le eventuali sanzioni che sono state comminate negli ultimi due anni.
Infine, l’art. 7 stabilisce la “pubblicità del Registro“. Difatti il Registro è accessibile al pubblico, gratuitamente e deve essere disponibile per la consultazione sul sito web del Comune.
Riteniamo quindi che anche la legge argentina sia molto valida e completa e che l’istituzione del Registro, costituendo una garanzia di professionalità, sia necessaria anche in Italia.