L’Amministratore di Condominio in Belgio

Il nostro centro studio ha studiato attentamente anche la situazione degli Amministratori di Condominio in Belgio.

Come in Francia, anche in Belgio l’amministratore è chiamato “syndic“. Il codice civile, vigente dal lontano 21 marzo 1804, all’art. 577-8, prevede una serie di disposizioni, molte anche simili a quelle vigenti in Italia, relative alla figura del syndic.
Nel 2017 qualcosa, però, cambia! Il 15 marzo alcuni ministri (tra cui quello della Giustizia e dell’Economia) sottopongono alla firma del Re un decreto avente ad oggetto “le procedure per la registrazione del syndic presso la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises)“, che entra in vigore il successivo 1 aprile.
Questo decreto “contiene il provvedimento di esecuzione di cui all’articolo 577-8, § 2/1, del codice civile, inserito dalla legge del 2 giugno 2010, che”modifica il codice civile al fine di modernizzare il funzionamento dei condomini ed aumentare la trasparenza della loro gestione (…) Lo scopo del presente decreto è quello di definire la procedura per la registrazione degli Amministratori presso la Banque-Carrefour des Entreprises“.
Inoltre “gli obiettivi del legislatore sono desumibili dai vari emendamenti presentati durante i lavori parlamentari preparatori alla legge del 2 giugno 2010. Tali obiettivi sono i seguenti:
– prendere più facilmente conoscenza dei dati dell’amministratore o dell’amministratore provvisorio senza passare per la comproprietà interessata . L’amministratore di un immobile può essere identificato in qualsiasi momento;
– identificare più facilmente gli amministratori fiduciari o gli amministratori provvisori che esercitano la professione in modo abusivo e far sapere alle associazioni dei comproprietari se il trustee interessato è autorizzato ad agire in tale qualità. Le associazioni di comproprietari si trovano infatti a volte di fronte ad amministratori senza scrupoli che, ad esempio, raccolgono tangenti o si appropriano di denaro“.

Le informazioni presenti sui siti istituzionali confermano che ogni amministratore, professionista o no, persona giuridica o persona fisica, deve essere registrato, così come il fiduciario provvisorio. L’associazione dei comproprietari, il fiduciario o la persona autorizzata deve richiedere la registrazione presso uno sportello aziendale. La richiesta di registrazione deve essere presentata entro e non oltre il giorno lavorativo precedente l’inizio dell’incarico da parte del syndic. Se l’amministratore viene nominato meno di otto giorni lavorativi prima dell’inizio dell’incarico, la decisione deve essere comunicata allo sportello unico entro otto giorni lavorativi dalla nomina.

Nella domanda di iscrizione l’amministratore deve indicare il codice fiscale del Condominio, il proprio nome, cognome, professione e domicilio; il numero dell’azienda ed il numero di registro nazionale (o il numero di identificazione presso la Crossroads Bank for Social Security del rappresentante se è una persona giuridica); ed allegare un estratto dell’atto di designazione o nomina.

Per ogni richiesta di registrazione, modifica o cancellazione è richiesta l’importo di 85,50 euro, costo sostenuto dal Condominio.

In tal modo gli interessati potranno facilmente prendere visione dei dati dell’amministratore di un Condominio e le associazioni saranno meglio informate in caso di problemi con un fiduciario. È quindi nell’interesse del Condominio verificare se il proprio amministratore è registrato presso la BCE.

Possiamo quindi concludere che anche in Belgio vi è un maggiore controllo sui requisiti  di chi esercita tale professione essendo stata resa obbligatoria, dal 2017, l’iscrizione degli amministratori presso la BCE.

Ed in Italia cosa aspettiamo???